LA LEGGE DI BILANCIO 2024

Le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta

LEGGE N. 213 DEL 30DICEMBRE 2023

E' stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, la Legge di Bilancio 2024. Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024 sono in vigore dal 1° gennaio 2024. Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è previsto un esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici. 

L’esonero è pari:
- al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
- al 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.


L’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti era già stato previsto negli anni scorsi dalla Legge di Bilancio 2022 e successivamente era stato ampliato e prorogato dal Decreto Aiuti-bis, dalla Legge di Bilancio 2023 e, infine, dal Decreto Lavoro.


L’effetto dell’esonero del 6% o 7% è quello di ridurre la trattenuta contributiva a carico dei lavoratori dipendenti, con un conseguente aumento della retribuzione netta in busta paga.
La “novità” rispetto alle versioni precedenti dell’esonero riguarda la mancata applicabilità dell’esonero sul rateo di 13ma mensilità.

RESTRIZIONI ALLE COMPENSAZIONI TRAMITE MOD. F24 DAL 1° LUGLIO 2024

A decorrere dal 1° luglio 2024 è previsto l’obbligo per i contribuenti di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui si effettuano compensazioni con crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, di INPS e INAIL. La disposizione era già prevista per i crediti di natura fiscale (obbligo di presentazione del modello F24 tramite Entratel o Fisconline).

Perciò in tutti i casi in cui il modello F24 presenti dei crediti in compensazione il modello F24 non potrà essere pagato tramite il servizio di Home Banking ma dovranno essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione del contribuente dall’Agenzia delle Entrate.


Un’ulteriore novità è prevista sia per i crediti INPS che per i crediti INAIL:
- La compensazione dei crediti INPS può essere effettuata dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia Uniemens da cui emerge il credito (o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva). Ad esempio, la denuncia Uniemens di febbraio 2024 dovrà essere presentata entro il 30/03/2024. Se la denuncia prevede un saldo a credito, l’importo potrà essere compensato a decorrere dal 16/04/2024.
- I crediti INPS derivanti da note di rettifica passive potranno essere compensati dalla data di notifica delle stesse;
- Per i crediti INPS dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: la compensazione potrà avvenire dal 10°giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge;
- La compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Saranno adottati dei provvedimenti d’intesa da Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL per la definizione della decorrenza dell’efficacia delle disposizioni.


Dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione tramite Mod. F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non sono in essere provvedimenti di sospensione.

MODIFICA PER IL SOLO ANNO 2024 DEI LIMITI DI ESENZIONE PER I FRINGE BENEFITS

L’art. 51, comma 3 del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta.


Per l’anno 2024 il limite ordinario previsto di 258,23 viene aumento nelle seguenti misure:
- 1.000 Euro per tutti i lavoratori dipendenti;
- 2.000 Euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico;


Nello specifico entro tali limiti non concorrono a formare reddito:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (ad es. buoni carburante, buoni spesa, cessione di beni e servizi aziendali e non, etc.);
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.


Si specifica che il riconoscimento di tali benefit è una facoltà del datore di lavoro, che può riconoscerli anche individualmente al singolo lavoratore.

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

La detassazione dei premi di risultato prevede normalmente l’applicazione di un’aliquota fiscale del 10%. Si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali e pertanto nella maggior parte dei casi è più vantaggiosa.
Per il solo anno 2024, come già avvenuto per il 2023, l’aliquota del 10% viene ridotta al 5%.
La riduzione rappresenta un vantaggio per i lavoratori dipendenti, i quali possono beneficiare di un importo netto più elevato, stante la minore trattenuta fiscale.
La detassazione è applicabile:
- agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro lordi e l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del dipendente non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di
percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro

MISURE IN MATERIA DI RISCHI CATASTROFALI

Dal 2024 è previsto l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, verificatisi sul territorio nazionale.


Dell’inadempimento di tale obbligo sarà tenuto conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

ASSUNZIONE VITTIME DI VIOLENZA NEL SETTORE PRIVATO

È previsto uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà.


Si tratta di un dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100% (nel limite di 8000 Euro annui),a favore dei datori di lavoro privati che provvedono all’assunzione nel triennio 2024-2026 di tali donne, beneficiare della misura del reddito di libertà.


In fase di prima applicazione l’esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno beneficiato della misura del reddito di libertà nel 2023.


Durata dell’esonero contributivo:
- 12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
- 24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

CONGEDO PARENTALE

I genitori che fruiscono del congedo parentale (facoltativo), in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese, hanno diritto al il riconoscimento di un’indennità pari al 60% (80% per l’anno 2024), in luogo dell’attuale 30% per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.
La misura è alternativa tra i due genitori.


La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità (Capo III, D.Lgs n. 151/2001) o, in alternativa, di paternità (Capo IV, D.Lgs n. 151/2001).

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

Viene introdotto un ulteriore esonero previdenziale per le lavoratrici con figli.

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali nel limite annuo di 3.000,00 euro, riparametrato su base mensile. L’esonero spetta sulla quota di contributi a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico.


Per il solo anno 2024 dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l‘esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO

Al fine di contrastare l’evasione fiscale nel settore del lavoro domestico, la legge di Bilancio 2024 dispone che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS realizzino la piena interoperabilità delle proprie banche dati. 

Per favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni fiscali a carico del contribuente lavoratore domestico (pagamento dell’IRPEF), viene disposto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del lavoratore domestico i dati acquisiti dall’INPS e le informazioni saranno utilizzate anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo lavoratore.

PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI

È disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai cittadini beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina.


Viene inoltre disposto che i permessi di soggiorno:
- siano convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta;
- siano revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza



PER INFORMAZIONI:

Lo studio è a disposizione per ulteriori approfondimenti e chiarimenti si rendessero necessari sugli argomenti esposti. I quesiti possono essere trasmessi via mail a:

paolacasarotto@casarottoconsulenza.it

 

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