26 Giugno 2023

L’ASSEGNO DI INCLUSIONE, NOVITA’ DAL 2024 CHE SOSTITUISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA

il Decreto-legge n. 48 del 04 maggio 2023, Artt. 1-9; 11 ha istituito l’assegno di inclusione (ADI) che entrerà in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2024 e sostituirà il reddito di cittadinanza.

Si tratta di una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

BENEFICIARI

L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a 

  • nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • minorenni;
  • persone con almeno sessant’anni di età.

CONDIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1) Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza*.

Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.

*La scala di equivalenza sono un elenco di parametri in base ai quali va determinato il valore del reddito famigliare. I parametri si basano sulla tipologia di componente che fa parte del nucleo familiare.

2) Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena

  • disponibilità di: autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

3) E’ inoltre, necessaria la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per il beneficiario dell’assegno di inclusione.

Importante: È compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.

IMPORTI E DURATA

L’Assegno di inclusione si compone di due elementi, entrambi esenti dall’IRPEF:

  • Un’integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza;
  • Una somma, che non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare, riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione (con contratto ritualmente registrato), pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui ed è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi.

MODALITA’ DI RICHIESTA

L’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS o presso gli istituti di patronato.

Il Richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottoscrivere un patto di attivazione digitale.

I componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro vengono avviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato che deve essere sottoscritto entro i successivi 60 giorni dall’avvio. Ogni 90 giorni, sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego per aggiornare la propria posizione. In mancanza, il beneficio economico è sospeso.

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile denominato “Carta di Inclusione”.

OFFERTE DI LAVORO COMPATIBILI 

Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro con le seguenti caratteristiche: 

  • rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale; 
  • rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto. 

La retribuzione non deve essere inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015; 

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l’Assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto in termini di compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito (limite massimo 3.000 euro lordi annui). Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

L’ASSEGNO DI INCLUSIONE, NOVITA’ DAL 2024 CHE SOSTITUISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA

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